Invenzioni

L'invenzione è un'idea, un dispositivo o un prodotto che porta ad un progresso tecnologico.
Il termine invenzione deriva dal latino inventio che significa ritrovamento.
In ambito legale si intende una soluzione nuova e originale di un problema tecnico che può, dunque, essere tutelata da brevetto. Essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento).
Un'invenzione può essere definita "principale", nel caso in cui non dipenda da invenzioni precedenti, o "derivata" se, invece, questa è una modifica o un miglioramento di un'invenzione precedente.
Anche se la professione dell'inventore non è più codificata nella società contemporanea, tale è il termine con cui si identifica chi è artefice di un'invenzione.
Oggi, salvo rare eccezioni, come lo statunitense Jerome Lemelson, non esistono più inventori puri e indipendenti, e l'invenzione è frutto di un processo complesso che riguarda svariate professionalità (scienziati, tecnici, ingegneri, designer, professionisti del marketing), che cooperano a un progetto comune all'interno di un'azienda o di un centro di ricerca e sviluppo.
Nella storia, sono celebri esempi di inventori di professione e indipendenti quali:
Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Guglielmo Marconi.

L'invenzione è frutto sempre di un progetto, mentre la scoperta può essere frutto di una casualità

Fasi dell'invenzione
Contrariamente a quanto si è soliti pensare, l'invenzione è un processo molto lungo, specie quando questa ha l'ambizione di diventare un prodotto commerciale o un'innovazione.
L'idea o il "lampo di genio" rappresenta solo una piccola parte di questo cammino. Uno dei più grandi inventori della storia, Thomas Alva Edison, sosteneva che "il genio è per l'1% ispirazione e per il 99% traspirazione (sudore)". In questo processo è possibile individuare alcune fasi caratteristiche: l'analisi e lo studio del contesto, l'idea (sintesi), il disegno, la prototipazione, il brevetto, l'ingegnerizzazione, il marketing e la comunicazione. Il processo che porta al prodotto finito, tuttavia, non è lineare, ogni invenzione o innovazione può invertire (o anche saltare) una o più di queste fasi.
Nonostante ciò, l'attenzione che viene dedicata a questi singoli passaggi risulta determinante per il successo dell'invenzione stessa. Analizzando la storia della tecnologia si trovano, infatti, molti casi in cui, a parità di qualità dell'idea iniziale, scelte di ingegnerizzazione o anche solo di marketing del prodotto hanno finito per determinare il successo o l'insuccesso di tutta l'operazione. Si pensi, ad esempio, a come, nel mondo della videoregistrazione magnetica domestica, il miglior formato Betamax sia stato surclassato dal successo commerciale del formato VHS (meno performante) grazie alle più efficaci strategie di mercato attuate dall'azienda JVC.

Invenzione e scoperta
L'invenzione è frutto sempre di un progetto mentre la scoperta può anche essere frutto della casualità (vedi anche serendipità).
In questo senso l'invenzione è diversa dalla scoperta che comporta invece il venire a conoscenza di qualcosa che già esisteva ma non era nota. È significativo in questo senso l'etimologia di scoperta come togliere il velo.
La peculiarità dell'invenzione, invece, sta proprio nell'elemento di novità, cioè nella creazione di qualcosa che prima non esisteva, non solo nella cultura umana ma anche in natura. Si prenda come esempio l'invenzione della ruota, questa, prima della sua invenzione, non esisteva né nella cultura (come è scontato) né in natura (altrimenti sarebbe stata una scoperta).
Molto spesso, la scoperta avviene in ambito scientifico (ricerca pura), ad opera di ricercatori e scienziati, mentre l'invenzione spesso nasce in ambito industriale nei centri di ricerca e sviluppo. L'invenzione può essere basata su uno sviluppo precedente, collaborazioni o idee; lo stesso vale per la scoperta. Il processo inventivo richiede la consapevolezza di concetti esistenti o metodi che possono essere modificati o trasformati in un'invenzione attraverso creatività e intuizione. Un'invenzione è sempre un progresso dal punto di vista conoscitivo ma non è detto che sia utile immediatamente o per tutti.
Un'invenzione può rivelarsi utile in un periodo successivo, come è successo ad esempio per il paracadute che fu inventato da un anonimo italiano nel 1470, come strumento di sicurezza senza rivelarsi però utile, successivamente venne migliorato da Leonardo da Vinci nel 1485, ma divenne utilizzabile solo con la nascita dell'aviazione all'inizio del XX secolo, ben 400 anni dopo. In generale, tra la nascita di un'idea o di un prototipo di invenzione e la sua diffusione sociale e commerciale vi è sempre uno scarto temporale che solitamente non si misura in secoli, come nel caso del paracadute, ma in decenni.

Invenzione e innovazione
In accordo con quanto affermato dall'economista austriaco Joseph Schumpeter, l'innovazione è la dimensione applicativa di una scoperta oppure la commercializzazione di un'invenzione. Nel momento in cui l’invenzione diventa parte integrante dell’attività economica, ovvero quando comincia ad avere conseguenze economiche, essa diventa un’innovazione. Per trasformare un’invenzione in innovazione, un'azienda deve combinare conoscenze, capacità, abilità e informazioni riguardo al mercato sufficienti risorse finanziare ecc. Uno dei più grandi industriali e imprenditori del Novecento, Henry Ford, ha condensato questo concetto nel suo slogan più celebre in cui dichiara che "c'è vera innovazione solo quando una tecnologia è accessibile a tutti".

Invenzione, società e cultura
La maggior parte delle invenzioni ha contribuito a trasformare il nostro modo di vivere e la nostra società. Ancora oggi le tecnologie e le nuove invenzioni, ad esempio nel campo della comunicazione e dell'informatica, continuano a caratterizzare grandi cambiamenti sociali. L'importanza dell'invenzione nel determinare questi cambiamenti culturali, però, divenne evidente solo dopo la prima rivoluzione industriale anche se già alla fine del Cinquecento il filosofo Tommaso Campanella sottolineava l’importanza delle invenzioni e delle macchine per il progresso delle conoscenze dell’uomo: "Vi è più historia in cent’anni che non ebbe il mondo in quattromila; e più libri si fecero in questi cento che in cinquemila; e le invenzioni stupende della calamita e stampe ed archibugi gran segno dell’unione del mondo".
Ancora a metà del Settecento l'enciclopedista francese Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert, davanti ad una società poco attenta al mondo delle invenzioni e più incline a rispettare filosofia e scienza, era costretto a sottolineare “ponete su un piatto della bilancia i vantaggi reali delle più eccellenti scienze e delle più stimate arti, sull’altro i vantaggi reali delle arti meccaniche; constaterete che la stima che si ha per le une e per le altre non è suddivisa in rapporto a tali vantaggi, e che gli uomini che si sono sforzati di farci credere che eravamo felici sono stati assai più lodati degli uomini che si sono sforzati di renderci davvero più felici”.
Tra le invenzioni più significative della storia dell'umanità si ricorda: la ruota, la metallurgia, la scrittura, l'esplosivo, le armi da fuoco, la macchina a vapore, l'elettricità, il treno, l'automobile, l'aeroplano, il telefono, la radio, la televisione, il computer. Alcune di queste invenzioni sono state possibili grazie ai rispettivi avanzamenti teorico-scientifici nei campi di riferimento, altre hanno precorso la teoria, attivando poi studi e aprendo nuove indagini teoriche.

Il Brevetto per l’Invenzione
Il brevetto (o più propriamente brevetto per invenzione) è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinati, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.
Anche se nella maggior parte dei casi il titolare di un brevetto ottiene anche il monopolio del relativo mercato, questo non avviene sempre: il titolare di un brevetto potrebbe infatti trovarsi comunque nell'impossibilità di vendere il prodotto che incorpora l'invenzione brevettata, per esempio a causa di brevetti precedenti di proprietà di terzi.
Per invenzione si intende una soluzione nuova ed originale ad un certo problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento).
Il diritto relativo al brevetto per invenzione appartiene al campo della cosiddetta proprietà intellettuale, unitamente al diritto d'autore e ai marchi. In Italia, come anche in altri paesi, esiste un'altra forme di brevetto, cioè il brevetto per modello di utilità, che protegge i nuovi modelli, consistenti ad esempio in particolari conformazioni o combinazioni di parti più comode o efficaci rispetto a quanto già noto. In passato erano sottoposti a brevettazione anche i disegni e modelli ornamentali, ma oggi sono oggetto di registrazione.
È a volte difficile distinguere un modello di utilità da un'invenzione. Molti considerano il modello di utilità come “una piccola invenzione”. Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.

Storia
Si ha notizia dei primi brevetti già nel 500 a.C. nell’antica Grecia.
In Italia il primo brevetto risale al 1421 quando l’architetto fiorentino Filippo Brunelleschi ricevette il brevetto per 3 anni per l’invenzione di una chiatta con mezzi di sollevamento, che trasportava marmo lungo il fiume Arno per la costruzione del Duomo di Firenze e nel 1449.
In Inghilterra il re Enrico VI d'Inghilterra concesse il primo brevetto inglese, con una licenza di 20 anni, a Giovanni di Utynam per la realizzazione di vetri colorati.
La prima legislazione europea sul brevetto è contenuta in una parte del Senato veneziano del 19 marzo 1474 (Archivio di Stato di Venezia, Senato terra, registro 7, carta 32):
« L’andarà parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni 9. »
Dopo l’Italia anche in Inghilterra, a seguito dello Statuto dei Monopoli del 1623-1624 sotto il regno di Giacomo I d'Inghilterra, i brevetti venivano concessi per i "progetti di nuova invenzione", attraverso "patents", “lettere aperte” in italiano, dal latino "litterae patentes". Le lettere aperte venivano concesse dal re, per un periodo di quattordici anni, e davano l'esclusività a chi le riceveva di importazione e distribuzione di un determinato prodotto. Durante il regno della regina Anna di Gran Bretagna (1702-1714), una legge obbligava chiunque pretendesse l’esclusiva su un prodotto ad allegare insieme alla richiesta una descrizione scritta dell’invenzione.
Si inizia a parlare di brevetti non solo come prodotti ma anche come processi di produzione nel 1641 in Nord America, quando a Samuel Winslow fu concesso il primo brevetto dal Massachusetts General Tribunal per una nuova tecnica per l’estrazione del sale.
Mentre in Francia i brevetti venivano concessi dalla monarchia e da altre istituzioni come la "Maison du Roi" fino alla Rivoluzione francese, periodo in cui venne creato il moderno sistema dei brevetti francese.
Negli Stati Uniti, durante il cosiddetto periodo coloniale, diversi Stati adottarono i propri sistemi di brevetti. Successivamente nel 1790 il Congresso approvò una legge sui brevetti, e il primo brevetto statunitense fu rilasciato ai sensi della presente legge il 31 luglio 1790 a Samuel Hopkins di Vermont per una tecnica di produzione di cloruro di potassio.
Nel 1852 fu istituito in Inghilterra il primo ufficio brevetti. Il 20 marzo 1883 a Parigi fu firmata la Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale che stabiliva i paesi che proteggevano la proprietà intellettuale e la proprietà industriale.[9]

Caratteristiche generali
I diritti di brevetto possono essere ceduti a terzi, nel caso per esempio l'inventore non abbia le capacità industriali per poter sfruttare adeguatamente la sua invenzione. L'esistenza dei brevetti viene giustificata dal fatto che, grazie ai diritti di sfruttamento economico esclusivo, viene stimolata la produzione di nuove invenzioni, che diventeranno poi di pubblico dominio allo scadere del brevetto.
In realtà, al momento della pubblicazione della domanda di brevetto, generalmente 18 mesi dopo il primo deposito, il pubblico viene a conoscenza della particolare invenzione, e del modo di implementarla.
Per l'ottenimento ed il mantenimento del brevetto si corrisponde allo Stato una certa somma. I brevetti possono essere definitivi o soggetti a rinnovo annuale, e valgono per un certo periodo (di solito al massimo 20 anni, ma variabile a seconda degli Stati). L'importo da versare per i rinnovi annuali di solito aumenta con l'avvicinarsi della scadenza di validità. Tale aumento è giustificato dal fatto che si ritiene che l'inventore abbia beneficiato di un tempo sufficiente per poter sfruttare commercialmente la propria invenzione e bisogna consentire alla comunità di trarne maggiore vantaggio, consentendo a più soggetti, in concorrenza fra di loro, di realizzare i prodotti basati sulla nuova idea.
La rivendicazione dei diritti sulle invenzioni può dare luogo a vere e proprie battaglie legali, fra cui storicamente si ricorda il famoso caso negli Stati Uniti sull'invenzione del telefono, che fu attribuita ad Alexander Graham Bell nonostante Antonio Meucci avesse presentato precedentemente una domanda di brevetto, o quella successiva tra Nicola Tesla e Guglielmo Marconi sulla paternità della radio.
Va osservato che le modalità per la concessione dei brevetti può variare da Stato a Stato. Gli uffici brevetti nazionali di diversi paesi, come ad esempio quelli di Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea, così come anche l'Ufficio europeo dei brevetti e, ultimamente, anche l'Ufficio Italiano brevetti e marchi,[10] effettuano una ricerca di anteriorità ed un esame di novità per accertare, in via preventiva, che l'invenzione abbia i requisiti di brevettabilità richiesti, principalmente novità, attività inventiva e sufficiente descrizione. In altri paesi, invece, l'esame è prevalentemente di tipo formale, e in alcuni casi viene richiesto che la prova della brevettabilità venga data dal titolare del brevetto (procedura di San Marino). Nel caso di controversie legali, la validità di un brevetto viene comunque spesso valutata nuovamente da un Giudice o da un perito tecnico nominato dall'autorità giudiziaria.
Esistono accordi internazionali in forza dei quali è possibile ottenere la concessione di un brevetto in più stati effettuando un'unica domanda, come ad esempio la "Convenzione sulla concessione del brevetto europeo".

Italia
In Italia la normativa di base sui brevetti è stabilita dal Codice Civile, in particolare dal Titolo IX del Libro Quinto intitolato "Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali". Più specificamente l'articolo 2585 definisce l'oggetto del brevetto come segue:
« Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. [...] »
Storicamente però, in Italia la disciplina specifica della proprietà intellettuale ed industriale è sempre stata oggetto della legislazione speciale e, recentemente, la normativa in materia brevettuale è stata fatta confluire (unitamente a quella sui marchi, sui modelli e sui design registrati) nel D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). In particolare, è dedicata al brevetto per invenzione la Sezione IV del Capo II del citato Codice, che oggi comprende anche la disciplina delle invenzioni biotecnologiche, in precedenza regolate dal D.L. 10 gennaio 2006, n. 3 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2006, n. 78) che ha attuato in Italia la direttiva europea n. 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

In generale nel mondo
per la brevettabilità, oltre all'industrialità ed alla liceità dell'invenzione, sono indispensabili i requisiti della novità e dell'attività inventiva. Ciò significa che il trovato oggetto dell'invenzione deve essere nuovo, e cioè non deve essere compreso nello stato della tecnica (v. art. 46 Codice della Proprietà Industriale).
Inoltre, l'oggetto del brevetto deve essere frutto di attività inventiva nel senso che, agli occhi di una persona esperta del ramo, esso non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica (cfr. art. 48 Codice della Proprietà Industriale).
L'elenco di ciò che può costituire brevetto non è tassativo, ma può essere aperto a nuove tipologie di invenzioni, ad eccezioni di quelle espressamente indicate dalla legge.
Il titolare del brevetto, che può essere diverso dall'inventore, ha un diritto esclusivo sullo sfruttamento dell'invenzione.
Questo è un diritto patrimoniale, che può essere ad esempio ceduto o dato in licenza, gratuitamente o, più spesso, dietro compenso. L'inventore o gli inventori rimangono comunque sempre titolari del diritto morale ad essere riconosciuti autori dell'invenzione; tale diritto è inalienabile, ossia non può essere ceduto.
Per l'ottenimento di un brevetto, occorre presentare una domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi che svolge una ricerca di anteriorità (effettuata per suo conto dall'Ufficio europeo dei brevetti) ed un esame di brevettabilità per verificare se la domanda di brevetto risponde ai requisiti di legge. In questa fase, il richiedente del brevetto può presentare osservazioni alle eventuali obiezioni dell'esaminatore, ed anche modificare la domanda di brevetto.
Non è però consentito estendere il contenuto della domanda di brevetto oltre quanto originariamente presentato. Se i requisiti di brevettabilità sono soddisfatti, l'Ufficio italiano brevetti e marchi concede il brevetto, la cui durata è di venti anni dalla data del deposito della domanda, a patto che vengano pagate le prescritte tasse annuali per il mantenimento in vita del brevetto. Se queste tasse non vengono pagate per tempo, il brevetto decade prima della sua scadenza ventennale, e l'invenzione diviene di dominio pubblico, cioè liberamente riproducibile da chiunque. Per i farmaci, la durata del brevetto può essere estesa fino a 25 anni perché trascorre un po' di tempo per l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) da parte del Ministero della Salute, dopo aver presentato la documentazione inerente i risultati delle sperimentazioni chimiche sul farmaco, e ciò restringerebbe l'arco temporale di effettivo sfruttamento commerciale se non ci fosse suddetta estensione.
Per questo motivo con il Regolamento CEE n. 1768/92, è stato istituito nell'Unione Europea il Certificato Supplementare di Protezione (SPC) che prolunga la tutela brevettuale fino a un massimo di 5 anni (20+5).
Se entro tre anni dalla concessione del brevetto l'invenzione non viene realizzata, chiunque può chiedere che gli venga concessa una licenza (obbligatoria, ma non gratuita) per realizzare l'invenzione. Una tale licenza obbligatoria può essere richiesta anche dal titolare di un brevetto successivo, se questa invenzione rappresenta un importante progresso tecnico rispetto a quella del brevetto da cui dipende, e non possa essere attuata senza pregiudizio dei diritti del titolare del brevetto anteriore.
Se l'invenzione è creata nell'esecuzione di un contratto di lavoro subordinato dal lavoratore, questi può aver diritto ad un compenso adeguato, qualora l'attività inventiva non sia già stata remunerata.
Chi viola un brevetto industriale commette una contraffazione.

Requisiti per la tutela brevettuale

A mente dell'art. 45 comma 1 DL 30/2005 "Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
Per essere considerata brevettabile, un'invenzione deve avere le seguenti caratteristiche:
  • novità;
  • attività inventiva;
  • industrialità;
  • liceità;
  • sufficiente descrizione.

La novità
Una delle caratteristiche necessarie ad una invenzione perché sia brevettabile in un paese è che essa sia nuova in quel paese medesimo, cioè che quando viene depositata la domanda di brevetto, l'invenzione non sia stata resa disponibile al pubblico in quel paese con una descrizione scritta o orale, con una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo e che l'invenzione non sia stata brevettata in qualunque parte del mondo. (art. 46 DL 30/2005).
Una predivulgazione da parte dell'autore dell'invenzione ne pregiudica la novità rendendola non più brevettabile; la stessa cosa vale per una predivulgazione fatta abusivamente da un terzo. Tuttavia, l'art. 47 comma 1 DL 30/2005 concede di poter depositare la domanda di brevetto entro sei mesi dalla predivulgazione.
Nell'art. 47 comma 2, invece, si specifica che non è considerata predivulgazione una presentazione dell'opera in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute dalla Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 (vedi Ufficio internazionale delle esposizioni).
Un'altra situazione in cui non viene pregiudicata la novità è quella in cui venga brevettato un nuovo utilizzo di una sostanza già conosciuta (art. 46 comma 4 DL 30/2005); se una sostanza ha delle utilizzazioni già disponibili per il pubblico, una nuova utilizzazione della sostanza stessa è brevettabile.

L'attività inventiva

Questa caratteristica di un'invenzione è difficilmente valutabile in termini oggettivi; a livello Europeo esistono delle linee guida da seguire per garantire un esame oggettivo dell'attività inventiva, ma in Italia no: una domanda di brevetto viene esaminata da un tecnico, esperto del settore di appartenenza dell'invenzione che, soggettivamente, valuterà l'attività inventiva della stessa. L'invenzione implica un'attività inventiva, cioè non ovvia. Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati di un processo inventivo o creativo e non a processi che una persona potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste. Esempi di un'insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle Corti di giustizia di diversi Paesi, sono:
  • il cambio di un’unità di misura;
  • il rendere un prodotto portatile;
  • la sostituzione ed il cambiamento di un materiale;
  • la sostituzione di una parte con un’altra avente stesso funzionamento.

L'art. 48 DL 30/2005 dice, infatti, che l'attività inventiva sussiste se, per una persona esperta del ramo, l'invenzione non è evidente allo stato della tecnica.

L'industrialità
Un altro requisito di validità del brevetto sussiste nel caso in cui l'invenzione possa essere fabbricata e utilizzata in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole (art. 49 DL 30/2005).
È necessario, però, considerare che la semplice possibilità di produrre l'oggetto, non basta per rendere valido il brevetto; l'invenzione, infatti, deve soddisfare un bisogno dell'Uomo, e se ciò non avviene, le aziende non vorranno produrlo, perché non utilizzabile per nessuno scopo; non vi è, così, il requisito di industrialità.

La liceità
L'invenzione è lecita quando il suo sfruttamento non sia contrario all'ordine pubblico ed al buon costume (art. 50 comma 1 DL 30/2005). Anche se il brevetto non attribuisce al proprio titolare il diritto di attuare l'invenzione, ma solo quello di vietare a terzi di utilizzare la tecnologia rivendicata, questo limite alla brevettabilità è presente in tutte le legislazioni europee. Con il varo della direttiva CE/44/98 l'esclusione ha acquisito anche maggiore rilevanza pratica. Accanto alla clausola generale le norme comunitarie menzionano infatti alcuni trovati che devono essere esclusi dalla tutela brevettuale in quanto ritenuti contrari all'ordine pubblico ed al buon costume.
L'elenco comprende in particolare:
  • a) i procedimenti di clonazione di esseri umani;
  • b) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;
  • c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
  • d) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.

La sufficiente descrizione
Questa caratteristica, a differenza delle precedenti, non riguarda l'invenzione stessa ma la domanda di brevetto; è necessario, perché essa sia valida, che l'invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, in modo che una persona esperta del settore possa attuarla senza dover fare ulteriori ricerche e senza nemmeno dover selezionare le informazioni utili in mezzo ad altre inutili (art. 51 DL 30/2005).
L'art. 51 comma 3 DL 30/2005 regolamenta la situazione in cui l'invenzione preveda l'utilizzo di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad una persona esperta del settore di attuare l'invenzione; in questo caso la descrizione sarà considerata sufficiente se si rispetteranno le condizioni descritte all'art. 162 DL 30/2005:
  • 1) una coltura del microrganismo deve essere depositata entro la data di deposito della domanda presso un centro di raccolta di tali colture;
  • 2) la domanda depositata deve contenere informazioni pertinenti sul microrganismo;
  • 3) la domanda deve contenere l'indicazione del centro di raccolta presso cui è stata depositata la coltura.

La domanda di brevetto deve contenere una sola invenzione (art. 161 comma 1 DL 30/2005) e, nel caso di domanda con più invenzioni, l'Ufficio brevetti deve invitare il richiedente a modificare la domanda entro un termine stabilito dall'Ufficio stesso, in modo da avere una sola invenzione nella domanda (art. 161 comma 2 DL 30/2005); più invenzioni implicano più domande.

Cose non brevettabili
I comma 2, 3, 4 e 5 dell'art. 45 D.Lgs. 30/2005 descrivono ciò che non può essere brevettato:
  • a) Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici (comma 2);
  • b) I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali ed i programmi per elaboratore (comma 2);
  • c) Le presentazioni di informazioni in quanto tali (comma 2 e 3);
  • d) I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze (farmaci), per l'attuazione di uno dei metodi nominati (comma 4);
  • e) Le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti (comma 5);
  • f) tutto ciò che non è prodotto dell'invenzione umana ed è esistente in natura, come il genoma umano o le vitamine.

Inoltre non possono essere oggetto di protezione da brevetto:
  • creazioni estetiche;
  • schemi, regole e metodi per compiere atti intellettuali;
  • le scoperte di sostanze disponibili in natura;
  • invenzioni contrarie all’ordine pubblico, alla morale o alla salute pubblica.

In Italia, i programmi per elaboratore in quanto tali sono esclusi dalla protezione brevettuale. Tuttavia, le invenzioni collegate al software possono essere brevettabili purché vi sia un effetto tecnico derivante dall’esecuzione del programma per elaboratore che vada al di là degli usuali effetti risultanti dall’esecuzione di un programma per computer.
Il diritto d'autore protegge in Italia i programmi per elaboratore in qualsiasi forma, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
La protezione è dunque relativa al programma espresso in forma sorgente, il relativo output (suoni, parole o immagini: ad esempio nei videogiochi) nonché le interfacce con l’utente (insieme di immagini grafiche, messaggi e suoni che guidano l’utente all’intervento sui comandi dell’elaboratore).
Sempre per quanto riguarda il diritto d'autore inerente ai programmi per elaboratore, "restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce" (art. 2.8 legge 22 aprile 1941 n. 633).
Il diritto esclusivo del programma comprende il diritto di riprodurre, tradurre, adattare, trasformare, modificare e distribuire il programma stesso.

Soggetti titolari del diritto di brevetto
L'art. 63 comma 2 del DL 30/2005 indica che il diritto esclusivo sull'invenzione spetta a chi ha effettuato l'attività creativa e dato luogo all'invenzione. Tuttavia vi sono dei casi particolari, trattati dagli artt. 64 e 65 dello stesso decreto legge.
Se un'invenzione viene realizzata da un dipendente, il cui lavoro consiste nell'attività di ricerca finalizzata alla realizzazione dell'invenzione stessa, i diritti di brevetto spettano al datore di lavoro (art. 64 DL 30/2005), il quale ha finanziato e messo a disposizione i mezzi per dar luogo all'invenzione.
Sono possibili due interpretazioni dell'articolo 64, una più favorevole al dipendente e una più favorevole al datore di lavoro.

Interpretazione favorevole al dipendente
Se il dipendente dà luogo ad una invenzione, nelle finalità di un contratto di lavoro, il diritto di brevetto spetta al datore di lavoro, ma al dipendente spetta il diritto morale di essere riconosciuto come autore (art. 64 comma 1 DL 30/2005); inoltre, se al dipendente non è corrisposta una retribuzione adeguata al risultato raggiunto, egli ha diritto a un premio aggiuntivo, che sia stabilito in base all'importanza della protezione conferita dal brevetto all'invenzione, dalle mansioni svolte, dalla retribuzione percepita e dal contributo ricevuto dal datore di lavoro(art. 64 comma 2 DL 30/2005).
Se, invece, il dipendente ha inventato qualcosa in ambito lavorativo, ma in modo occasionale e al di fuori di un contratto specifico, allora il datore di lavoro può prendersi i diritti sull'invenzione, a patto di corrispondere all'inventore il prezzo di mercato dell'invenzione stessa (art. 64 comma 3 DL 30/2005).

Interpretazione favorevole al datore di lavoro
Vi sono tre ipotesi nell'interpretazione a favore del datore di lavoro:
  • L'invenzione è stata fatta dal dipendente assunto per inventare: i diritti spettano al datore di lavoro e nulla spetta al dipendente, a prescindere dalla sua retribuzione;
  • L'invenzione è stata fatta dal dipendente in ambito lavorativo, ma non essendo stato assunto per inventare: i diritti spettano al datore di lavoro, ma al dipendente spetta un premio equo;
  • L'invenzione è stata fatta al di fuori del rapporto di lavoro (anche al di fuori degli orari di lavoro, ma sempre nel luogo in cui effettua la prestazione lavorativa): il datore può acquisire forzosamente i diritti sull'invenzione, pagandone il valore di mercato o un canone adeguato ad esso.

Un altro caso particolare si ha quando l'invenzione è opera di un ricercatore universitario o di un ente pubblico di ricerca; l'art 65 DL 30/2005 stabilisce che, in questi due casi, i diritti sull'invenzione spettano al ricercatore stesso e, in caso di più autori, i diritti spettano a tutti in parti uguali (salvo che essi abbiano un accordo diverso). La ragione di questa norma è la volontà di incentivare la ricerca; d'altra parte l'Università non è un'azienda e non è, per tanto, organizzata per produrre invenzioni brevettabili; i ricercatori non hanno, quindi, alcun dovere di prestazione nei confronti dell'Università ma svolgono un'attività di ricerca libera. L'unico dovere del ricercatore nei confronti dell'Università o dell'ente è di comunicare di aver dato luogo ad una invenzione, dopodiché ha il diritto di presentare la domanda di brevetto a suo nome (art. 65 comma 1 DL 30/2005).
L'unico caso in cui i diritti non spettano al ricercatore è trattato nel comma 5 del art. 65 (DL 30/2005), in cui si normano i casi di ricerca vincolata, cioè la ricerca che è stata richiesta e finanziata da soggetti privati diversi dall'Università o dall'ente.
Tuttavia, per non neutralizzare l'aspetto di incentivazione alla ricerca, è previsto un compenso adeguato al ricercatore, nella misura del 50% dei proventi derivati dallo sfruttamento dell'invenzione, se l'Università o l'ente ha preso accordi con i terzi per avere un compenso; il compenso sarà del 30%, altrimenti.

Diritti derivanti dai brevetti
Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di escludere altri dall’utilizzo commerciale dell’invenzione. In particolare, il brevetto conferisce al titolare, nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto in questione. Se l’oggetto del brevetto è un procedimento il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, di usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
È importante notare che un brevetto non attribuisce al titolare la “libertà di uso” o il diritto di sfruttare la tecnologia coperta dal brevetto, ma solo il diritto di escludere altri soggetti dall’utilizzo dello stesso.

Brevetto Europeo
Istituito con la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973, riprendendo le indicazioni della Convenzione di Strasburgo del 1963.
Sebbene si parli di brevetto europeo come se fosse un titolo unitario, in effetti non è così: con l'istituzione dell'Ufficio europeo brevetti si è uniformata la procedura di valutazione delle domande di brevetto in Europa, ma il titolo, una volta rilasciato, diventa una collezione di brevetti nazionali e conferisce al titolare gli stessi diritti che gli verrebbero conferiti dai vari brevetti nazionali degli stati designati. Questo vuol dire che entrambi i brevetti, quello nazionale ed europeo, coesistono.
I brevetti europei sono concessi dopo un'accurata ricerca dello stato della tecnica ed un esame di merito che ne verifica i requisiti di brevettabilità.
I requisiti principali di brevettabilità nel Diritto brevettuale europeo sono: la novità, l'attività inventiva (non ovvietà) e l'applicabilità industriale.
Inoltre le rivendicazioni devono essere chiare e la descrizione deve permettere la riproducibilità dell'invenzione.
Gli Stati che aderiscono alla Convenzione di Monaco sono i 27 Stati dell'Unione europea:
Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera, Croazia, San Marino, Turchia, Ungheria, Repubblica di Macedonia, Albania e Serbia, per un totale di 38 stati membri.
A questi si aggiungono i seguenti stati non membri, che riconoscono i brevetti europei su richiesta: Bosnia Erzegovina e Montenegro.

Brevetto comunitario
Il brevetto comunitario europeo (C.B.C.) è un titolo brevettuale unitario valevole per l'intero territorio della Comunità europea.
Questo brevetto è stato istituito con la Convenzione di Lussemburgo, sottoscritta il 15 dicembre 1975 (da tutti quelli che allora erano gli stati membri C.E.). Non è però mai entrata in vigore, per le resistenze di determinati Paesi (Danimarca ed Irlanda su tutti) manifestate dopo la sottoscrizione. Nel corso degli anni numerosi sono stati tentativi di superare la situazione di stallo, legata soprattutto all'attribuzione esclusiva al giudice comunitario della competenza di decidere sulla nullità del brevetto.
Questo problema è stato superato il 15 dicembre 1988 con la sottoscrizione di un nuovo testo modificato, ma anche in questo caso la convenzione non è stata ratificata a causa di problemi di prestigio nazionale legati alla lingua cui dovrebbe essere redatta la domanda di brevetto. Oggi è stata messa in dubbio anche la necessità di un titolo brevettuale unitario, da valutare in relazione ai costi e alla flessibilità del già collaudato Brevetto europeo. L'obiettivo della creazione di un Brevetto Comunitario consentirebbe agli inventori di ottenere un brevetto unico giuridicamente valido su tutto il territorio dell'Unione Europea. Tale brevetto produrrebbe notevoli benefici come la riduzione dei costi di brevetto e la protezione delle invenzioni a livello europeo grazie ad una procedura unica ed armonizzata. Infatti, se esistesse un brevetto comunitario regolamentato a livello europeo, si potrebbero trasformare i risultati della ricerca e gli sviluppi scientifico tecnologici in successi industriali ed economici, permettendo all'Europa di essere maggiormente competitiva sulla scala globale, al pari di Stati Uniti e Giappone.europa.eu

Domanda di brevetto internazionale (PCT)
Il PCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti) è un trattato gestito dalla Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (o World Intellectual Property Organization, WIPO) con lo scopo di offrire una procedura unica per depositare una domanda di brevetto simultaneamente in un grande numero di paesi. L'Italia vi aderisce dal 1985. Ancora oggi non esiste un "brevetto internazionale", poiché la concessione definitiva è prerogativa dei vari Stati aderenti al Trattato.
La procedura PCT ha gli stessi effetti di una serie di domande nazionali nei singoli Stati designati. Il PCT non elimina quindi la necessità di proseguire la procedura di rilascio in ogni singolo Stato, ma ne facilita la messa in opera, a mezzo di una domanda unica, ed il proseguimento.
Ogni domanda internazionale è oggetto di una ricerca internazionale effettuata da un ufficio brevetti incaricato, che la svolge per conto dell'OMPI; nel caso dell'Italia l'ufficio competente è l'Ufficio europeo dei brevetti.
Il risultato della ricerca è pubblicato in un rapporto di ricerca internazionale che riporta la lista dei documenti che sono considerati rilevanti rispetto all'invenzione oggetto della domanda di brevetto.
La procedura PCT offre anche la possibilità facoltativa di richiedere un esame internazionale preliminare da parte dell'autorità incaricata, ottenendone un parere sulla brevettabilità dell'oggetto delle rivendicazioni. Tale parere può dare maggiori informazioni sull'opportunità di continuare la procedura con buone possibilità di successo, ma esso non è vincolante per gli uffici nazionali che, indipendentemente, dovranno decidere sul rilascio del brevetto.
Dal 2004 è stata introdotta la cosiddetta ISO (International Search Opinion) cioè rapporto di ricerca ed opinione sulla brevettabilità della domanda internazionale.


Conclusione

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qui in "jobTalentMe" i TALENTI INVENTORI verranno aiutati, incoraggiati e supportati dai Consulenti della Community che potranno cosigliare e affiancare i TALENTI nei loro faticosi, complessi e complicati PROGETTI d'INVENZIONE che dovranno essere cautelati ed elaborati in tutte le loro fasi affinchè possano essere realizzati con SUCCESSO !!!